SUPER ECOBONUS DEL 110%: INTERVENTI AMMISSIBILI
Con riferimento al super ecobonus del 110%, la disposizione precisa quali sono gli interventi ammissibili alla maxi detrazione.
Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.
Si tratta in particolare di:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
– a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o
– a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o – a microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di microcogenerazione e installazione di pannelli solari/collettori solari. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).
La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto di cui all’articolo 16-ter del D.L. 63/2013 (istituita dalla Legge di Bilancio 2019).

Super ecobonus 110%: condizioni

Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni.
Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’ecobonus al 110% si potrà richiedere soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi ha diritto al superbonus al 110%

Ne hanno diritto quindi o i condomini o le unità immobiliari indipendenti, purché siano prima casa, o le case popolari. Rientrano ovviamente anche le seconde case, se sono all’interno di condomini in cui si stanno effettuando lavori generali di efficientamento energetico. Mentre se si possiede una villetta che si utilizza come casa di vacanza, o la si affitta, non si ha diritto al bonus. Come si legge nel testo, le disposizioni “si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, “dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)”, “nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”.

Cessione del credito: quali sono i vantaggi?

Hai uno sconto immediato in fattura, senza dover aspettare 5 anni Se non hai capienza nell’Irpef per usufruire della detrazione o sei in un regime agevolato che non consente di scaricare l’intervento, non perdi i vantaggi fiscali legati alla riqualificazione energetica della tua abitazione. Richiedere lo sconto è semplicissimo: se il fornitore è d’accordo con questa modalità di pagamento, è sufficiente inviare una comunicazione all’ENEA con tutti i dati richiesti per autorizzare la cessione del credito